Art. 19.
(Norme di attuazione).

      1. Gli enti locali, ivi comprese le aziende ospedaliere, possono, con proprio regolamento, disciplinare, in attuazione della presente legge e in deroga alle norme di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, forme di locazione speciale, a canone commisurato alla retribuzione, di alloggi già appartenenti o acquisiti al loro patrimonio da riservare ai propri dipendenti o ad alcune categorie degli stessi. In tale caso, i relativi investimenti fruiscono dei benefìci previsti dalla presente legge, in quanto applicabili.
      2. Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.

 

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